Oltre alle leggi nazionali anche il supporto dell'Unione Europea
L'Italia sempre più determinata nel recupero del suo patrimonio
Auriga di Mozia, 450-440 a.C. Marmo, h m 1,81. Provenienza: Mozia, zona K, scavi 1979 Mozia (TP), Museo “G. Whitaker”
E. Bramati
06/03/2014
Tra la fine del 2013 e i primi mesi del 2014 l'impatto mediatico generato dal caso Gurlitt e dalle centinaia di opere trafugate dai nazisti e finalmente ritrovate è stato tale da consentire anche all'Italia di riconquistare un po' di attenzione sulle proprie vicende internazionali.
Lo stesso George Clooney, durante una visita al Cenacolo Vinciano a Milano in occasione della presentazione di "Monuments Men", si era sentito in dovere di perorare la causa già appoggiata da Silvano Vinceti, presidente del Convab, per la restituzione della Gioconda all'Italia.
Sebbene per questo tipo di opere, intenzionalmente trasportate all'estero dai loro stessi autori, si possa fare ben poco, diversa è la situazione per i beni trafugati ed espatriati illegalmente.
Nel corso del '900, in epoca di importanti ritrovamenti e scarsi controlli, molti mercanti d'arte italiani ed europei si sono affrettati a rivendere antichità e opere d'arte all'estero, soprattutto negli Stati Uniti. Esemplare è il caso del Tesoro di Morgantina, reclamato alle porte del Metropolitan Museum di New York, o il recentissimo processo che ha coinvolto l'Atleta di Fano, che ad oggi si trova ancora presso il Getty a Malibu. Non da ultimo, e forse di più semplice attribuzione, la statua di Arianna abbandonata in un magazzino del Queens.
La rivendicazione di questi capolavori da parte dell'Italia avviene oggigiorno in forza di alcune leggi che tutelano la circolazione dei nostri beni storico-artistici. Gli articoli dal 174 al 176 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, relativo alle Sanzioni, ne regolano nello specifico l'uscita o l'esportazione illecite, le violazioni in materia di ricerche archeologiche e l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.
Nel febbraio 2014 il nostro Paese ha compiuto un ulteriore passo: è finalmente stato approvato, dopo ben 22 anni, il disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico.
Il documento, che era stato firmato a Malta nel 1992 dai 28 paesi dell'Unione, oltre a porre l'accento sulle indagini preventive e sulla conservazione e valorizzazione dei beni archeologici, mira a contrastare il traffico illecito degli stessi.
L'articolo 10, in particolare, impegna ogni Parte a favorire lo scambio di informazioni tra autorità pubbliche competenti e istituzioni scientifiche e museali, nonché a fare tutto il possibile per impedire che queste ultime entrino in possesso di beni di provenienza sospetta o incontrollata.
Consulta anche:
La Venere di Morgantina torna in Sicilia
Il Getty Museum restituisce i capolavori di dubbia provenienza. Tornerà in Italia l'Atleta di Fano?
Lo stesso George Clooney, durante una visita al Cenacolo Vinciano a Milano in occasione della presentazione di "Monuments Men", si era sentito in dovere di perorare la causa già appoggiata da Silvano Vinceti, presidente del Convab, per la restituzione della Gioconda all'Italia.
Sebbene per questo tipo di opere, intenzionalmente trasportate all'estero dai loro stessi autori, si possa fare ben poco, diversa è la situazione per i beni trafugati ed espatriati illegalmente.
Nel corso del '900, in epoca di importanti ritrovamenti e scarsi controlli, molti mercanti d'arte italiani ed europei si sono affrettati a rivendere antichità e opere d'arte all'estero, soprattutto negli Stati Uniti. Esemplare è il caso del Tesoro di Morgantina, reclamato alle porte del Metropolitan Museum di New York, o il recentissimo processo che ha coinvolto l'Atleta di Fano, che ad oggi si trova ancora presso il Getty a Malibu. Non da ultimo, e forse di più semplice attribuzione, la statua di Arianna abbandonata in un magazzino del Queens.
La rivendicazione di questi capolavori da parte dell'Italia avviene oggigiorno in forza di alcune leggi che tutelano la circolazione dei nostri beni storico-artistici. Gli articoli dal 174 al 176 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, relativo alle Sanzioni, ne regolano nello specifico l'uscita o l'esportazione illecite, le violazioni in materia di ricerche archeologiche e l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.
Nel febbraio 2014 il nostro Paese ha compiuto un ulteriore passo: è finalmente stato approvato, dopo ben 22 anni, il disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico.
Il documento, che era stato firmato a Malta nel 1992 dai 28 paesi dell'Unione, oltre a porre l'accento sulle indagini preventive e sulla conservazione e valorizzazione dei beni archeologici, mira a contrastare il traffico illecito degli stessi.
L'articolo 10, in particolare, impegna ogni Parte a favorire lo scambio di informazioni tra autorità pubbliche competenti e istituzioni scientifiche e museali, nonché a fare tutto il possibile per impedire che queste ultime entrino in possesso di beni di provenienza sospetta o incontrollata.
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